di Giuseppe Leotta, Professore di prima fascia di “Diritto e legislazione dello Spettacolo” nel Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, Dottore di Ricerca in Diritto Sindacale e del Lavoro, Avvocato patrocinante dinanzi alle Magistrature Superiori.
INDICE: 1. L’antefatto. – 2. Il tassello mancante: la disciplina sulla programmazione del fabbisogno delle Istituzioni AFAM e sul reclutamento del personale. – 3. Non c’è due senza tre: lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2023. – 3.1 La programmazione del fabbisogno. – 3.2 I tempi della programmazione: il ciclo del reclutamento e della mobilità. – 3.3L’abilitazione artistica nazionale (AAN). – 3.4 Il reclutamento dei professori a tempo indeterminato. – 3.5 Il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato ed il cosiddetto tenure track – 3.6 Il reclutamento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato. – 3.7 L’insegnamento e la ricerca “fuori organico”. – 3.8 I titoli di onorificenza per i professori fuori ruolo. – 3.9 Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico. – 4. Considerazioni conclusive.
- L’antefatto
La Legge n. 508/1999, istitutiva del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (d’ora in avanti, per brevità, AFAM), ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina di una serie di profili di notevole importanza.
Il rinvio si era reso necessario per determinare una convergenza parlamentare sull’attuazione del principio di autonomia contenuto in seno all’art. 33, comma 6, della Costituzione[1]. Ed infatti, in un contesto in cui una parte del Parlamento remava contro, un testo troppo dettagliato sarebbe stato oggetto di veti trasversali che avrebbero probabilmente impedito l’approvazione della riforma. Pertanto, in modo opportuno, i parlamentari maggiormente proattivi[2] hanno lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo ritenuto primario, pur nella consapevolezza che per dare un senso compiuto alla riforma sarebbero risultati decisivi i previsti regolamenti attuativi.
Sicché, all’indomani della promulgazione, la Legge di riforma si è trovata dinanzi una folta schiera di nemici che, in vari contesti, hanno utilizzato ogni mezzo per impedirne e/o procrastinarne la piena attuazione. Ne è derivato che per emanare il regolamento sull’autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni ci sono voluti tre anni[3], per attivare il previsto “apposito” comparto di contrattazione[4] e per adottare il regolamento in tema di ordinamenti didattici[5] si è dovuto attendere un lustro, per disciplinare in via definitiva i corsi accademici di secondo livello sono stati impiegati ben diciotto anni[6], addirittura nessun intervento è stato messo in campo per disciplinare l’accreditamento delle Istituzioni non statali[7] e la cosiddetta statizzazione[8] delle realtà operanti nel settore ma fuori dall’influenza statuale.
Fra i tanti nodi lasciati irrisolti dalla Legge di riforma e demandati alla regolazione di rango secondario, ancora oggi non hanno trovato sistemazione le tematiche, fra loro connesse, della programmazione del fabbisogno (un tempo si sarebbe parlato di definizione dell’organico) e del reclutamento del personale.
Ed infatti, in oltre venti anni, ad ogni avvicendarsi delle compagini governative via via succedutesi nel tempo, il Ministero competente ha svariate volte elaborato progetti di regolamento che, per ragioni diverse di cui non si ritiene necessario dar conto in questa sede, si sono puntualmente incagliati in fase embrionale o in una delle varie fasi previste dall’iter di approvazione[9].
Pertanto, su questo importantissimo versante, il sistema è stato retto sino ad oggi da regole pensate come uno strumento di tipo transitorio[10] che, come spesso avviene nel nostro Paese, hanno finito per divenire strutturali ed in tal modo hanno alimentato le legittime aspettative di stabilizzazione[11] di un gran numero di lavoratori che, via via, sono stati impiegati nella docenza ovvero in mansioni di altro tipo.
A dire il vero, con l’intento di rimediare alla descritta vacatio ed ottemperare ad una sentenza medio tempore emessa dal Consiglio di Stato[12], nella seduta del Consiglio dei ministri del 1° agosto 2019 è stato approvato il testo del “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione ed il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam” poi trasposto in seno al D.P.R. n. 143/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 dicembre 2019.
In ossequio ad uno dei principi cardine della cosiddetta “riforma Madia”, il regolamento è stato incentrato sul piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale che ogni singola Istituzione è chiamata ad adottare ad invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive annualmente disponibili, potendosi prevedere la conversione di posti di organico vacanti del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa nonché la conversione di cattedre afferenti a determinati settori artistico-disciplinari in altre afferenti a settori artistico-disciplinari diversi. Al reclutamento del personale a tempo indeterminato – che deve avvenire, per i professori, in parte attingendo dalle vigenti graduatorie nazionali ed in parte da quelle costituende all’esito di concorsi di sede e, per il personale tecnico-amministrativo, attraverso procedure selettive bandite a livello decentrato – si procede tenendo conto del budget assegnato annualmente sulla base di meccanismi di calcolo contorti e contraddittori. In presenza di determinate condizioni, è data facoltà di assumere professori a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni attingendo dalle varie graduatorie nazionali e, in subordine, da quelle cosiddette d’Istituto ovvero di conferire incarichi di insegnamento con contratti di natura autonoma ai sensi dell’art. 2222 cod. civ[13].
La formale entrata in vigore del regolamento non deve però ingannare poiché, invero, esso non è mai stato concretamente applicato in ragione di una serie di criticità emerse in relazione ad alcune disposizioni illogiche e/o contraddittorie e delle novità apportate al sistema AFAM dalla Legge n. 178/2020 con cui si sono stati previsti l’ampliamento degli organici, l’introduzione di nuovi profili professionali tecnici ed il “superamento” della seconda fascia della docenza.
Pertanto, il problema è rimasto irrisolto così spingendo il Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi anche MUR) ad elaborare, nell’ottobre del 2022, un nuovo schema di regolamento e ad avviare il relativo iter di approvazione. Quest’ultimo ha subito una prima battuta d’arresto in ragione del parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nel novembre 2022[14] con cui sono stati sollevati diversi rilievi, uno dei quali insuperabile, se non con l’intervento del Legislatore, ed avente ad oggetto l’impossibilità di disciplinare la cosiddetta abilitazione artistica nazionale (su cui si dirà più diffusamente nel paragrafo 3.3) attraverso un regolamento di delegificazione, necessitandosi a tal fine una base normativa di rango primario come avviene in ambito universitario[15].
Preso atto di tale argomentata posizione, il Governo si è immediatamente attivato e, il successivo febbraio, ha approvato il D.L. n. 13/2023 che ha novellato l’art. 2, comma 8, della Legge n. 508/1999 prevedendo la menzionata abilitazione quale attestazione di qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l’accesso alle procedute di reclutamento[16].
Di conseguenza, nel giugno del 2023, il MUR ha chiesto il rilascio di un nuovo parere sulla versione aggiornata dello schema di regolamento che aveva recepito alcuni dei suggerimenti redazionali avanzati dal Consiglio di Stato. Tuttavia, anche stavolta il tentativo non ha avuto fortuna in quanto la competente Sezione ha dovuto constatare che la richiesta non era stata avanzata dal Ministro ma da un funzionario e ciò ostava all’emissione del parere[17].
- 3. Non c’è due senza tre: lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2023
Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Anna Maria Bernini, con comprensibile soddisfazione, ha di recente annunciato l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un nuovo schema di regolamento concernente “le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”[18] (d’ora in poi, nel corpo de testo ed in nota, Schema di regolamento) e, memore del passato, ha auspicato un iter approvativo rapido e senza intoppi[19].
L’impianto, nella sostanza analogo a quello elaborato in precedenza (se si eccettuano alcuni “aggiustamenti” tecnici apportati per venire incontro ai rilievi del Consiglio di Stato), ha come principi informatori: i) la programmazione su base triennale del fabbisogno delle Istituzioni; ii) l’acquisizione dell’abilitazione artistica nazionale (d’ora in poi anche AAN ovvero abilitazione) per l’accesso alla docenza a tempo indeterminato[20]; iii) la previsione di concorsi di sede per il reclutamento di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo; iv) la mobilità dei professori gestita a livello decentrato; v) la salvaguardia delle aspettative dei soggetti ancora inseriti nelle graduatorie nazionali[21].
Si prevede che il sistema immaginato si applichi a decorrere dall’anno accademico 2024/2025[22], obiettivo assai ambizioso e quasi impossibile da raggiungere se si considera che l’emanando regolamento contiene diversi rimandi a successivi ed ulteriori decreti ministeriali da adottarsi in tempi oggettivamente assai ristretti[23] e che appaiono comunque non sufficienti ad assicurare il conseguimento del risultato prefissato.
- 3.1. La programmazione del fabbisogno
Alla base del sistema risulta centrale la programmazione che, attraverso la predisposizione di appositi piani triennali, ogni Istituzione è chiamata a realizzare per stimare l’effettivo fabbisogno di personale necessario per il migliore funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi amministrativi. A tal fine si procede nei limiti della dotazione organica e tenendo conto dei posti già vacanti e di quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, del numero dei ricercatori che, nell’arco temporale di riferimento, raggiungono i requisiti per il passaggio alla docenza[24] e dei posti divenuti vacanti a seguito di mobilità[25]. Il risparmio derivante da tali eventualità, stimabile sulla base degli indici di spesa indicati nelle tabelle allegate e definito con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, deve essere interamente destinato al reclutamento a tempo indeterminato nell’anno accademico immediatamente successivo[26] (cosiddetto turn over del cento per cento).
Pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 132/2003[27], l’Istituzione utilizza il budget di spesa così determinato potendo prevedere: la conversione di posti vacanti del personale docente e ricercatore in posti del personale tecnico amministrativo e viceversa per ragioni inerenti alla tipologia dei servizi di supporto e all’offerta formativa[28]; la conversione di cattedre afferenti a determinati settori artistico-disciplinari in altrettante afferenti a diversi settori artistico-disciplinari con la precisazione che tale operazione non costituisce variazione della dotazione organica e non necessita di alcuna approvazione[29]; l’indisponibilità al reclutamento di cattedre, posti da ricercatore e posti tecnico-amministrativi con la precisazione che tale operazione non costituisce variazione della dotazione organica e non necessita di alcuna approvazione[30]; la destinazione di una o più cattedre vacanti a professori di ruolo che richiedono di transitare al settore artistico-disciplinare della/e cattedra/e in parola[31]; la destinazione di una o più cattedre vacanti alla mobilità dei professori di ruolo[32]; l’istituzione, la conversione e l’indisponibilità di cattedre a tempo definito[33]; la conversione di una cattedra a tempo definito non vacante in una a tempo pieno, su richiesta del professore interessato[34]; la conversione di una cattedra a tempo pieno non vacante in una a tempo definito, su richiesta del professore interessato[35].
Affinché la programmazione possa essere definita in tempo utile il regolamento prevede un cronoprogramma dei vari step da compiere.
Il primo step consiste nella rilevazione delle cessazioni dal servizio che il Consiglio di amministrazione è chiamato a comunicare al Ministero entro il mese di febbraio dell’anno accademico precedente a quello in cui l’evento si verificherà[36].
Successivamente, entro il mese di aprile dell’anno accademico precedente a quello di riferimento, è prevista l’adozione del D.P.C.M. che determina il budget di spesa disponibile[37].
Poi, entro metà maggio di ciascun anno[38] e con riferimento al triennio successivo, il Consiglio di amministrazione – su proposta del Consiglio accademico – definisce la programmazione del reclutamento del personale che può essere aggiornata con cadenza annuale in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in ogni momento laddove risulti necessario un adeguamento per tener conto delle vacanze determinate da mobilità di professori e/o ricercatori verso altre Istituzioni ovvero per conformare l’azione amministrativa allo jus superveniens[39].
A questo punto sono previsti due sub-procedimenti eventuali da svolgersi nell’arco temporale aprile-giugno[40].
Ed infatti, per un verso, dovranno essere valutare le eventuali domande avanzate da professori di ruolo che intendono transitare in un settore disciplinare diverso rispetto a quello di afferenza. Queste, per essere accolte, dovranno incontrare la deliberazione favorevole del Consiglio accademico e l’assenso della competente commissione di abilitazione artistica nazionale in merito alla congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente[41]. Laddove la domanda abbia ad oggetto un settore artistico-disciplinare per cui non esistano cattedre vacanti, l’eventuale accoglimento è subordinato alla conversione della cattedra di titolarità del professore interessato a cui può procedere il Consiglio di amministrazione in sede di aggiornamento della programmazione[42].
Per altro verso, una ulteriore fase incidentale può essere rappresentata dall’adozione di eventuali procedure di mobilità destinate a professori e ricercatori di ruolo presso altre Istituzioni[43]. Pertanto, ogni singola Istituzione potrà scegliere se coprire i posti vacanti consentendo anche il trasferimento in entrata ovvero limitandosi all’espletamento di procedure concorsuali (di cui si dirà più avanti). Laddove, con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, l’Istituzione decida di attivare una o più procedure di mobilità attraverso l’adozione di uno o più bandi, la selezione del/dei beneficiario/i sarà appannaggio di una commissione tecnica composta da tre professori di ruolo nel settore artistico-disciplinare oggetto della procedura ovvero in settori affini[44]. I candidati vedranno valutati i loro titoli di servizio, di studio e di precedenza sulla base di quanto previsto dal dato contrattual-collettivo a livello nazionale[45] e l’esperienza artistico-professionale – per cui dovrà essere prevista l’attribuzione di un punteggio non inferiore al cinquanta per cento di quello totale – in conformità alle esigenze dell’Istituzione in tema di ricerca ed offerta formativa[46].
È altresì previsto che due o più Istituzioni, su istanza congiunta di dipendenti di ruolo afferenti al medesimo settore artistico-disciplinare (per i professori e i ricercatori) o al medesimo profilo professionale (per il personale tecnico-amministrativo), possano disporre lo scambio di sede fra gli interessati[47]. Nulla si dice sulla tempistica dello scambio, tuttavia, in un’ottica sistemica, si ritiene che esso debba essere deciso nell’arco temporale riservato all’eventuale svolgimento di procedure di mobilità e, va da sé, attuato a partire dall’inizio dell’anno accademico successivo.
Infine, entro il mese di giugno, devono essere banditi i concorsi finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di professori e ricercatori che dovranno concludersi entro il mese di ottobre per consentire l’immissione in ruolo degli aventi diritto sin dall’inizio dell’anno accademico successivo[48].
L’abilitazione artistica nazionale costituisce un requisito indefettibile per l’accesso ai ruoli della docenza secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 8, lettera a-bis), della Legge n. 508/1999 introdotto, come si è detto, dall’art. 13 del D.L. n. 13/2023.
Lo schema di regolamento non ne definisce direttamente la disciplina, ma si limita indicare criteri e principi direttivi che dovranno essere declinati da uno o più decreti ministeriali da adottarsi nei centottanta giorni successivi all’adozione del decreto di revisione dei settori artistico-disciplinari[49] che, a sua volta, dovrà venire alla luce entro sessanta giorni dall’emanazione del regolamento[50].
Il modello immaginato è evidentemente ispirato a quello dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) operante in ambito universitario[51] e costituisce un sistema di valutazione preventiva dei professori che aspirano ad essere reclutati a tempo indeterminato per verificare se essi siano, o meno, idonei al ruolo.
La valutazione viene svolta da apposite commissioni nazionali, una per ogni settore concorsuale[52], che rimangono in carica per un biennio[53] e si insediano presso le sedi sorteggiate dal Ministero[54] tra quelle dotate di idonee strutture[55] che, a loro volta, hanno l’onere di sostenerne i costi di funzionamento[56] e di indicare un responsabile del procedimento con funzione anche di segretario verbalizzante[57].
Ciascuna commissione nazionale, che può servirsi di strumenti telematici di lavoro collegiale[58] di modo che la procedura si concluda entro sei mesi[59], è composta da almeno cinque membri[60], fra cui il direttore dell’Istituzione presso cui ha sede che la presiede, e viene nominata dal presidente di quest’ultima a seguito di sorteggio – effettuato su piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero – attingendo da apposite liste di nominativi adottate per ciascun settore artistico-disciplinare e composte da almeno otto membri[61].
In seno a tali liste di potenziali commissari sono inseriti, a domanda, i professori di ruolo che hanno conseguito un giudizio positivo dell’attività didattica, artistica, culturale e professionale svolta nell’ambito dei settori artistico-disciplinari compresi nel settore concorsuale di pertinenza[62]. La valutazione è svolta dal nucleo di valutazione[63] dell’Istituzione di appartenenza dell’aspirante commissario, sulla base di criteri che saranno declinati dal Ministero[64] in coerenza con quelli che verranno adottati per giudicare i candidati nell’ambito delle procedure selettive finalizzate al reclutamento a tempo indeterminato[65].
Ove la lista non raggiunga il numero di otto nominativi viene integrata[66] mediante sorteggio fra professori con anzianità di ruolo almeno decennale ovvero, in subordine, tra quelli in ruolo ovvero, in ulteriore subordine, tra esperti, professori di ruolo in attività o pensionati, ivi compresi quelli universitari, individuati dal Ministero su proposta del Consiglio accademico dell’Istituzione in cui ha sede la commissione e previo parere della Conferenza dei direttori[67].
È impedito ai commissari di operare contemporaneamente in più commissioni e di prendere parte ad una procedura di valutazione nei due anni successivi alla conclusione del mandato[68] per l’espletamento del quale non è previsto alcun compenso o utilità ma soltanto l’esenzione, a richiesta, dallo svolgimento dell’ordinaria attività didattica per il periodo di attività della commissione[69].
I commissari che si dimettono dall’incarico[70] vengono sostituiti attraverso un nuovo sorteggio[71]. L’eventuale istanza di ricusazione di uno o più commissari andrà da parte del candidato deve essere avanzata, a pena d’inammissibilità, nei venti giorni successivi all’ultima data utile per la presentazione della domanda[72]. In caso di accoglimento, si procede alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante[73]. In maniera analoga si procede nei casi di incompatibilità tra commissario e candidato per la cui definizione deve farsi riferimento all’art. 51 cod. proc. civ.[74]
Per potersi candidare a conseguire l’abilitazione è richiesto[75] il possesso, alternativamente, della laurea magistrale, del diploma accademico di secondo livello, di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ed a questi equiparati, di titoli di studio equipollenti[76] conseguiti all’estero. In via transitoria[77], alla prima procedura potranno partecipare soggetti che, pur privi del titolo di studio richiesto: i) risultino inseriti nelle vigenti graduatorie nazionali o negli elenchi predisposti ai sensi dell’art. 14, comma 4-quater, del D.L. n. 36/2022[78] oppure ii) siano stati inclusi in una cosiddetta “graduatoria d’Istituto” avendo maturato almeno tre anni accademici di servizio nei precedenti otto in corsi cosiddetti ordinamentali (cioè di natura accademica) ovvero nei percorsi formativi preordinati all’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado (cosiddetti propedeutici).
La commissione giudica i titoli[79] dei candidati sulla base dei criteri e degli indicatori di valutazione differenziati per settore concorsuale che verranno individuati dal/i decreto/i ministeriale/i attuativi[80], ferma restando la propria facoltà di precisare i parametri di valutazione per adeguare quest’ultimi alle specificità di ogni settore concorsuale[81].
L’attribuzione dell’abilitazione[82], la cui validità dura per nove anni[83], preclude al candidato la facoltà di presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale nei cinque anni successivi [84]. In caso di mancato conseguimento, entro sette giorni dalla conoscenza dell’esito del giudizio, il candidato ha la facoltà di proporre apposito reclamo[85] che sarà delibato dalla commissione entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso elevabili a centoventi in ragione del numero dei reclami presentati. Nel caso in cui il riesame si concluda per la conferma della valutazione effettuata in precedenza, la commissione deve motivare analiticamente la propria decisione rispetto ai contenuti del reclamo[86].
A chiusura, nel caso di mancato corretto funzionamento delle commissioni di abilitazione è attribuito al Ministero il potere rimediare all’inerzia dell’Istituzione di radicamento attraverso l’esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo con conseguente adozione di ogni atto necessario[87].
Le procedure di reclutamento dei professori a tempo indeterminato sono disciplinate dalle singole Istituzioni[88] con apposito regolamento interno e consequenziale indizione, nel rispetto dei principi generali previsti dal T.U. sul pubblico impiego[89], di procedure selettive per titoli ed esami[90] riservate esclusivamente a soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione ovvero a professori già di ruolo inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare oggetto della selezione[91].
Ogni procedura, che può riguardare uno o più posti[92] a tempo pieno ovvero definito, è indetta attraverso apposito bando emanato, previa deliberazione dei competenti organi[93], con decreto del direttore dell’Istituzione che indica il settore artistico disciplinare di riferimento e l’eventuale specificazione dello specifico profilo disciplinare richiesto in correlazione con le esigenze didattiche programmate[94]. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a trenta giorni[95] a decorrere dalla pubblicazione di un avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA)[96], e del bando sul sito dell’Istituzione e sul costituendo Portale unico dei concorsi AFAM[97].
La valutazione viene svolta da una commissione, facoltizzata ad utilizzare strumenti telematici di lavoro collegiale[98], composta dal direttore dell’Istituzione che ha bandito la procedura o da un suo delegato, che la presiede, e da due professori di Istituzioni diverse appartenenti allo stesso settore artistico-disciplinare oggetto della procedura ovvero ad uno affine estratti da una lista di almeno sei nominativi indicata dal Consiglio accademico[99].
Non è invece indicato come si debba procedere alla sostituzione del commissario dimessosi dall’incarico[100] né si prevede in capo al candidato la potestà di ricusare uno o più commissari. Nelle ipotesi di incompatibilità tra commissario e candidato da individuarsi sulla scorta di quanto disposto dall’art. 51 cod. proc. civ. si procede alla sostituzione del commissario incompatibile, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato rispetto al quale si manifesta l’incompatibilità[101].
Il bando determina i “criteri di massima” per lo svolgimento della valutazione comparativa, che la commissione è chiamata ad integrare con coerenti “criteri specifici” che devono essere resi pubblici almeno cinque giorni prima dell’inizio dei lavori[102]. I candidati devono sottoporsi a due prove per le quali sono attribuiti fino a settantacinque punti[103], di cui: i) una didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento ed al settore artistico-disciplinare finalizzata ad attestare la competenza in materia didattica[104]; ii) ed una pratica o di altro tipo, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento ed al settore artistico-disciplinare.[105] Per la valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali la commissione ha a disposizione ulteriori venticinque punti[106]. L’idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti su cento, di cui almeno cinquanta nelle prove[107].
Al termine dell’attività di valutazione vengono approvati la graduatoria dei vincitori (composta da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti messi a concorso ordinati secondo il punteggio conseguito) e l’elenco degli idonei (ordinati secondo il punteggio conseguito) che non potrà essere utilizzato da Istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura[108]. Successivamente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il direttore, previa delibera del Consiglio accademico, procede alla contrattualizzazione del/dei vincitore/i che ha/hanno l’obbligo di permanenza nella sede che ha bandito la procedura per almeno cinque anni[109].
Il reclutamento dei ricercatori[110] a tempo indeterminato[111] avviene con modalità identiche a quelle previste per i professori ed illustrate nel paragrafo precedente a cui si rimanda per economia espositiva.
Le uniche differenze riguardano il requisito per la partecipazione che è individuato nel conseguimento del titolo di dottore di ricerca[112] e la dinamica inerente alle prove ed alla valutazione dei titoli. Sono previste due prove[113] per cui possono essere attribuiti fino ad un massimo di novanta punti[114] e la possibilità di subordinare l’accesso alla seconda al superamento della prima. Ai titoli artistici, culturali, professionali e di servizio sono attribuiti fino ad un massimo di dieci punti[115]. L’idoneità è attribuita ai candidati che conseguono un punteggio totale non inferiore a sessanta punti nelle prove[116].
Come si è già accennato, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio, il ricercatore, a domanda, può accedere alla docenza nel medesimo settore artistico-disciplinare[117] a patto che abbia conseguito l’abilitazione e non incontri l’opposizione del Consiglio accademico, per ragioni connesse alla qualità dell’attività di ricerca svolta[118]. Su un piano generale ed astratto, appare tuttavia incomprensibile come, in ipotesi, possa essere valutata negativamente l’attività di ricerca che nel medesimo arco temporale abbia portato al conseguimento dell’abilitazione. Insomma, la facoltà conferita al Consiglio accademico si traduce, di fatto, nella ripetizione della valutazione già operata dalla competente commissione nazionale e rappresenta un evidente cortocircuito logico-giuridico.
Per sopperire in via temporanea ad esigenze didattiche o di ricerca a cui non è possibile far fronte con personale di ruolo, ogni Istituzione, nel limite della propria dotazione organica, può sottoscrivere contratti annuali di insegnamento (per il profilo di professore) o di ricerca (per il profilo di ricercatore)[119], rinnovabili per non più di due anni[120] eccezion fatta per le Istituzioni musicali o coreutiche che, per il profilo di professore, sono facoltizzate a sottoscrivere contratti di collaborazione ai sensi dell’art. 273 del D.lgs. n. 297/1994[121] di durata annuale ma prorogabili ad libitum sebbene non tacitamente[122].
Le rispettive procedure di reclutamento, che possono riguardare uno o più posti a tempo pieno ovvero definito, sono disciplinate dalle singole Istituzioni con regolamento interno[123] ed indette a mezzo di apposito bando[124] emanato, previa deliberazione dei competenti organi[125], con decreto del direttore che indica il settore artistico disciplinare di riferimento e l’eventuale specifico profilo disciplinare richiesto in correlazione con le esigenze didattiche programmate. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando sul sito dell’Istituzione e sul costituendo Portale unico dei concorsi AFAM[126].
La valutazione viene svolta da una commissione composta dal direttore dell’Istituzione che ha bandito la procedura o da un suo delegato, che la presiede, e da due professori, di cui almeno uno esterno, appartenenti allo stesso settore artistico-disciplinare oggetto della procedura ovvero ad uno affine e sorteggiati nell’ambito di una lista di almeno sei nominativi indicata dal Consiglio accademico[127].
Il requisito per la partecipazione è individuato[128] nel possesso, alternativamente, del diploma accademico di secondo livello, della laurea magistrale, di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, di titoli equipollenti[129] conseguiti all’estero (per i il profilo di professore) ovvero nel possesso, alternativamente, del diploma accademico di secondo livello, della laurea magistrale, di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati (per il profilo di ricercatore)[130].
La valutazione dei candidati avviene per soli titoli[131]. Per quanto attiene al profilo di professore sono considerati valutabili[132]: i) il possesso dell’abilitazione (che deve pesare almeno un quarto del punteggio attribuibile); ii) i titoli di studio e culturali di alta qualificazione; iii) l’attività di docenza svolta nei dieci anni precedenti in ambito AFAM ed universitario ovvero nella scuola pubblica di ordine secondario[133]; iv) le esperienze professionali qualificate svolte in ambito artistico, scientifico o professionale; v) i premi e i riconoscimenti per l’attività artistica, scientifica o professionale svolta. Per quanto attiene al profilo di ricercatore sono considerati valutabili[134]: i) i titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo almeno un quarto dei punti attribuibili al possesso del dottorato di ricerca; ii) l’attività di ricerca svolta nei dieci anni precedenti con facoltà di graduare il punteggio in relazione all’affinità con il settore disciplinare oggetto di selezione; iii) le esperienze professionali qualificate svolte in ambito artistico, scientifico o professionale nei dieci anni precedenti; iv) i premi e i riconoscimenti per l’attività artistica, scientifica o professionale svolta nei dieci anni precedenti.
Per ogni altro aspetto il testo prevede che i regolamenti delle singole istituzioni si adeguino alla disciplina dettata per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, in quanto applicabile[135].
Al fine di sopperire a peculiari esigenze didattiche a cui non è possibile provvedere con personale assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a termine) e rientrante nella dotazione organica, è data facoltà[136] alle singole Istituzioni di conferire incarichi di insegnamento di natura autonoma della durata massima di un anno accademico, rinnovabili con cadenza annuale per un triennio, a cui si fa fronte con la dotazione di bilancio. Con la precisazione che, tra una data Istituzione ed un dato soggetto, la durata complessiva dei rapporti instaurati non può essere superiore a quattro anni, anche non continuativi[137].
Tali incarichi sono conferiti, a seguito dell’espletamento di apposita procedura selettiva che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza che non siano già in servizio presso l’Istituzione conferente[138].
È altresì prevista la facoltà, previo esperimento di una procedura selettiva comparativa disciplinata da apposito regolamento interno, di incaricare a titolo di visiting professor artisti, studiosi o docenti operanti prevalentemente all’estero con incarichi di durata massima annuale rinnovabili per un ulteriore biennio[139].
In maniera analoga, per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca, previo esperimento di una procedura selettiva comparativa disciplinata da apposito regolamento interno, possono essere stipulati contratti di ricerca i cui costi devono essere coperti attraverso finanziamenti esterni[140]. La selezione[141] viene effettuata in ragione della valutazione circa l’idoneità del curriculum scientifico-professionale del candidato ai fini della realizzazione del progetto di ricerca proposto e dell’aderenza di quest’ultimo all’oggetto del bando[142]. I destinatari di tale tipologia di incarichi non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di docenza e/o di supporto alla didattica[143].
In analogia al settore universitario[144], è previsto[145] che ai professori collocati a riposo o di cui sono state accettate le dimissioni[146], possono essere conferiti, dall’ultima Istituzione in cui il servizio è stato espletato, i titoli di professore emerito[147] e di professore onorario[148].
Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico su posto in organico è preceduto[149] dalle procedure di mobilità previste dalla disciplina generale sull’impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche[150].
Le domande di mobilità vengono vagliate da una commissione tecnica composta da tre soggetti appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo del settore AFAM inquadrati in profili non inferiori a quello oggetto di procedura[151] che dovrà valutare l’esperienza lavorativa, le attitudini ed il profilo professionale dei candidati[152] e, per quelli appartenenti ai ruoli nazionali, i titoli di studio, di servizio e di precedenza[153].
All’assunzione del personale a tempo indeterminato ovvero a termine[154] si procede per concorso sulla base di bandi[155] che devono indicare: i) i profili professionali richiesti e le principali funzioni da svolgere nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituzione; ii) i titoli di studio richiesti per accedere ai posti da ricoprire; iii) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni; iv) il contenuto delle prove, ove previste[156]. La valutazione dei candidati è svolta da commissioni formate sulla scorta dei criteri[157] generalmente applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche[158].
Con riferimento alle aree funzionali di inquadramento declinate dal dato contrattual-collettivo per cui sia previsto un unico posto nella dotazione organica, le Istituzioni possono consorziarsi per effettuare in modo congiunto le progressioni inter-area previste dall’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001[159] in modo da riservare almeno il cinquanta per cento dei posti all’accesso dall’esterno tramite concorso. I bandi individuano l’/le Istituzione/i che svolgono la procedura selettiva per la progressione interna e quella/e che indice/ono la corrispettiva procedura con accesso dall’esterno. Per entrambe le procedure, l’attività di valutazione è appannaggio di commissioni composte da soggetti esterni alle Istituzioni interessate[160].
Infine, in relazione a peculiari esigenze amministrative o tecniche a cui non si possa far pronte con personale subordinato rientrante nella dotazione organica, le Istituzioni sono facoltizzate[161] a stipulare contratti d’opera il cui costo deve essere sostenuto con le disponibilità di bilancio[162].
- 4. Considerazioni conclusive
Su un piano generale ed astratto, l’impianto congegnato appare condivisibile e risponde ad un’esigenza, avvertita dal settore, di avvicinamento a logiche e dinamiche di tipo universitario.
Tuttavia, se si cala l’analisi in una prospettiva concreta, diverse sono le criticità che vengono alla luce.
Sul piano del metodo, non ci trova concordi l’ennesimo (di una lunghissima serie) tentativo di attuare riforme “a costo zero”. Le scelte, persino quelle politiche, hanno sempre un costo e, di conseguenza, devono essere adeguatamente finanziate altrimenti vi è il rischio, che nel settore AFAM è da sempre una certezza, di adottare regole difficilmente applicabili se non attenuandone o, addirittura, stravolgendone la portata.
Nel caso di specie, ad esempio, si sarebbe dovuto procedere contestualmente alla ridefinizione dello status giuridico ed economico dei professori in analogia di modo da renderlo coerente con la nuova adottanda disciplina. Detto in altri termini, non si può pensare di applicare un sistema di tipo universitario (fondato sulla piena autonomina della programmazione dei fabbisogni di personale, sull’abilitazione nazionale quale presupposto di accesso alla docenza, sulla mobilità di fatto “a chiamata” e quant’altro si è sinora illustrato) in un contesto in cui il rapporto di lavoro è ancora regolato dalla contrattazione collettiva e, a prescindere da ciò, sono previsti bassi livelli di retribuzione[163] che, negli ultimi anni, l’inflazione ha eroso in temini assai rilevanti[164]. Un corretto approccio avrebbe quindi dovuto comportare l’attuazione contestuale di più interventi di modo che il nuovo sistema della programmazione e del reclutamento risultasse conseguenziale alla ridefinizione quantomeno dello status economico del corpo docente.
Per ragioni analoghe, non si può non nutrire perplessità sulla (giustissima) enfasi data all’attività di ricerca (nella valutazione degli aspiranti professori e nella previsione della figura del ricercatore), a fronte del mancato stanziamento di fondi idonei per il suo svolgimento; fondi che assai difficilmente potranno essere reperiti dalle singole Istituzioni, se non in casi eccezionali e/o previa genuflessione dinanzi agli interessi di eventuali finanziatori privati che, in un sistema capitalistico, nella stragrande maggioranza dei casi sono mossi da scopi di natura lucrativa, diretta o indiretta.
Nel merito, prescindendo dalla tecnica redazionale a tratti approssimativa ed omettendo per brevità di ripetere in questa sede i rilievi già formulati in precedenza che devono intendersi richiamati, desta enormi perplessità la scelta di fondo di emanare un regolamento governativo privo di efficacia autoapplicativa giacché l’adozione di ampia parte della disciplina viene demandata ad uno o più ulteriori atti di rango sub-secondario.
Non convince neppure la scelta di prevedere la partecipazione del direttore quale membro di diritto della commissione per l’abilitazione nazionale, “perno” del sistema, dal momento che potrebbe essere privo dei necessari strumenti euristici che ogni soggetto valutatore deve possedere per svolgere correttamente l’attività di valutazione[165]. Per le stesse ragioni appare addirittura grottesca la disposizione con cui viene demandata al Nucleo di valutazione delle Istituzioni la decisione sulle domande dei professori di ruolo finalizzate all’inserimento nella lista da cui vengono estratti i membri di tali commissioni.
Ugualmente criticabile, poiché produce l’effetto di accentuare il rischio di verificazione di dinamiche corruttive e/o concussive, è la mancata previsione di un compenso per i membri delle commissioni; l’impatto negativo è solo parzialmente attenuato dalla facoltà di richiedere l’esenzione dall’attività didattica previsto esclusivamente per i commissari impegnati nell’ambito della commissione nazionale per l’abilitazione ma non anche per quelli incaricati del disbrigo delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione.
Peraltro, in relazione alla disciplina di quest’ultime, lo Schema di regolamento contiene una evidente e rilevante omissione circa le modalità con cui dovrebbe essere effettuata l’estrazione dei commissari da liste formate su base locale, laddove sarebbe forse stato più opportuno formare una lista unica su base nazionale (eventualmente aggiornabile) prevedendo altresì un sistema di sorteggio meccanizzato gestito a livello centrale.
In conclusione, si ritiene che laddove il Governo, a prescindere dalle dichiarazioni di facciata, abbia realmente intenzione di completare il percorso di riforma iniziato oltre un ventennio fa dovrebbe attivarsi in tempi brevi al fine di reperire le risorse necessarie per risolvere la questione salariale che attanaglia i professori del settore AFAM. Ed infatti, senza la preventiva risoluzione questa, il sistema immaginato dallo schema di regolamento apparirebbe come uno strumento per dare campo libero a ben note dinamiche clientelari (a cui una certa parte del settore, soprattutto negli anni più recenti ed in certi contesti territoriali, sembrerebbe purtroppo essere avvezzo) attuate, come sempre, in danno dei soggetti più deboli.
[1] Secondo cui «le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».
[2] Fra i quali si sono distinti l’On. Luciana Sbarbati e il Sen. Franco Asciutti.
[3] Si fa riferimento al D.P.R. n. 132/2003 con cui è stato adottato il regolamento recante “criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali”.
[4] A mente dell’art. 2, comma 6, Legge n. 508/1999, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Istituzioni AFAM devono essere regolati, oltre che dalle norme sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sul pubblico impiego, dalla contrattazione collettiva da svolgersi nell’ambito di un “apposito” comparto articolato in due distinte aree, rispettivamente per i professori e per il personale tecnico-amministrativo. Tale disposizione è stata di fatto superata in ragione di un’interpretazione non condivisibile della cosiddetta “riforma Brunetta” attuata con il D.lgs. n. 150/2009 che, per quanto d’interesse, ha modificato l’art. 40, D.lgs. n. 165/2001 spingendo le Confederazioni maggiormente rappresentative (ad eccezione della Confederazione Gilda-Unams) a sottoscrivere il C.C.N.Q. del 13 luglio 2016 con cui è stata sancita la definitiva soppressione del comparto “AFAM” e la contestuale creazione del comparto “Istruzione e Ricerca”.
[5] Si fa riferimento al D.P.R. n. 212/2005 con cui è stato adottato il regolamento recante “disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”.
[6] La Legge di riforma (art. 2, comma 7, lettera h) aveva demandato ad un regolamento, mai adottato, la definizione dei criteri generali per la loro istituzione ed attivazione. Per superare lo stallo dovuto all’inerzia del Governo, il Parlamento era dovuto intervenire (art. 1, comma 105, Legge n. 228/2012) onerando le singole Istituzioni di concludere la procedura di messa in ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello entro un anno. L’invito del legislatore non era stato tuttavia raccolto giacché quest’ultime, appalesando timore reverenziale nei confronti del Ministero competente erano rimaste “silenti”, con l’eccezione dei Conservatori di Roma, Napoli, Genova e Perugia le cui deliberazioni subirono comunque un boicottaggio a livello centrale. Pertanto, si è dovuto attendere sino al gennaio del 2018, quando il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca ha finalmente provveduto con apposito decreto (n. 14).
[7] A mente dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005, la concessione dell’autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ad Istituzioni non statali era demandata ad un apposito regolamento disciplinante “le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica” secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, lettera g), Legge n. 508/1999. Tale regolamento non è stato mai adottato, tant’è che oggi, in attuazione di una storica decisione dei giudici amministrativi emessa nell’ambito di una controversia patrocinata da chi scrive, la materia è regolata da semplici “indicazioni operative” rilasciate dal Ministero competente. Nello specifico il TAR Lazio (Roma), Sez. III bis, Sentenza. n. 5206/2013 ha affermato che «una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 11, comma 1, D.P.R. 212/05, impone di ritenere che, stante la mancata adozione da parte del Ministero del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett. g) della L. 508/99, anche le istituzioni non statali sorte dopo il dicembre 1999 possano presentare istanza per ottenere l’autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che tale istanza vada valutata secondo gli stessi criteri applicati agli istituti già esistenti al 1999, espressamente previsti dal medesimo art. 11 D.P.R. 212/05».
[8] L’art. 2, comma 8, della Legge n. 508/1999 ha infatti previsto che «contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato», con apposito adottando regolamento, avrebbe dovuto essere prevista e disciplinata «una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute» con l’ulteriore precisazione che «nell’ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell’esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge». Anche in tal caso il regolamento non è stato adottato e la situazione di stallo è stata sbloccata dalla storica Sentenza n. 733/2014 emessa TAR Lazio (Roma), Sez. III, all’esito di un giudizio patrocinato da chi scrive. In attuazione di tale decisione è stata realizzata la prima statizzazione (riguardante l’Istituto Superiore di Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” di Teramo), ma, stante la perdurante inerzia del Governo, è dovuto intervenire il Parlamento (cfr. art. 22-bis, comma 1, del D.L. 50/2017, poi convertito con Legge n. 96/2017) per evitare un profluvio di contenziosi “a cascata, dando così avvio, nel rispetto dei principi fissati dalla norma di rango primario, ad un generale e graduale processo di statizzazione e razionalizzazione.
[9] Cfr. art. 17, Legge n. 400/1988.
[10] Nel corso degli anni e per le ragioni più disparate (pensionamenti, licenziamenti, dimissioni etc…) molti posti in organico sono rimasti privi del relativo titolare e, di conseguenza, per poter “funzionare” regolarmente, le Istituzioni AFAM hanno dovuto provvedere a rimpiazzare il personale via via cessato. Pertanto, stante la mancata attuazione della Legge di riforma, per la selezione della “classe docente” si sono resi necessari diversi interventi del Legislatore (in linea teorica provvisori) con cui è stato creato un meccanismo di reclutamento “alternativo” basato su una serie di graduatorie nazionali adottate all’esito di procedure selettive per soli titoli e poste in rapporto gerarchico fra loro. In maniera similare, per la selezione del personale tecnico-amministrativo si è alimentata per le vie amministrative una dinamica ibrida ed abbastanza confusa gestita a livello decentrato che ha consentito di stabilizzare lavoratori che avevano prestato servizio per ventiquattro mesi. Per approfondimenti si rimanda a G. LEOTTA, L’ordinamento giuridico dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, Roma, 2020, rispettivamente pp. 148-151 (per il personale docente) e pp. 157-160 (per il personale tecnico-amministrativo).
[11] Secondo la vigente normativa in tema di ricorso al contratto a tempo determinato il datore di lavoro pubblico non può utilizzare il lavoratore per più di trentasei mesi. La sanzione giuridica prevista per il superamento di tale conporta l’obbligo di indennizzare il lavoratore. Più diffusamente, Ibidem, pp. 152-156.
[12] Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 3550/2018 che ha confermato TAR Lazio (Roma), Sez. III bis, Sentenza n. 8968/2017.
[13] Più diffusamente: Ibidem, pp. 161-174.
[14] Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere n. 1925/2022.
[15] L’abilitazione scientifica nazionale (ASN) è prevista dall’art. 16 della Legge n. 240/2010.
[16] Cfr. art. 13 del D.L. n. 13/2023 convertito dalla Legge n. 41/2023 che ha introdotto la lettera a-bis nell’art. 2, comma 8, della Legge n. 508/1999.
[17] Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Parere n. 976/2023.
[18] Non reso noto ufficialmente ma di cui lo scrivente è venuto in possesso in via riservata.
[19] Ne dà notizia, tra gli altri, il Sole 24 Ore nell’articolo Alta Formazione: dal Cdm disco verde al nuovo regolamento sul reclutamento consultabile al link https://www.ilsole24ore.com/art/alta-formazione-cdm-disco-verde-nuovo-regolamento-reclutamento-AFaSGBgB.
[20] L’art. 17, comma 3, dello Schema di regolamento estende l’applicazione di tale precetto anche al reclutamento a tempo indeterminato dei professori alle dipendenze di Istituzioni non statali accreditate al rilascio di titoli aventi valore legale ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 212/2005.
[21] Si veda la previsione, contenuta nell’art. 17, comma 11, dello Schema di regolamento secondo cui, fino all’esaurimento delle vigenti graduatorie nazionali, si procede al reclutamento dei professori con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato) attingendo prioritariamente da queste. Di conseguenza, secondo quanto previsto nel successivo comma 12, per i settori disciplinari le cui graduatorie nazionali risultano capienti non sarà possibile espletare le procedure, di cui si darà conto più avanti paragrafo 3.2, destinate ai professori di ruolo e finalizzate al “transito” verso un settore disciplinare diverso da quello di inquadramento ed alla mobilità territoriale.
[22] Cfr. Schema di regolamento, art. 17, comma 8.
[23] Si prevede l’adozione, nell’ordine, di appositi decreti aventi ad oggetto: i) il riordino dei settori artistico-disciplinari; ii) le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione (entro centottanta giorni dal “riordino” di cui al punto che precede); iii) l’avvio delle procedure per la formazione delle liste dei membri delle commissioni ai fini dell’abilitazione (entro sessanta giorni dall’adozione di quello indicato al punto che precede); iv) l’indizione delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione (entro novanta giorni dall’adozione di quello indicato al punto che precede). Effettuando un semplice calcolo si può evincere come risulti quasi impossibile provvedere a tali adempimenti in tempo utile per consentire l’applicazione del nuovo sistema a decorrere dall’anno accademico 2024/2025.
[24] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 1.
[25] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 6.
[26] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera e).
[27] A mente del quale, su proposta del Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca e del personale tecnico-amministrativo da sottoporre all’approvazione “concertata” del Ministero dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
[28] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera a).
[29] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera b).
[30] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera c).
[31] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera d).
[32] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera f).
[33] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera g).
[34] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera h).
[35] Cfr. Schema di regolamento, art. 3, comma 2, lettera i).
[36] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 1.
[37] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 2.
[38] E, quindi, in sede di prima applicazione, entro il 15 maggio 2024…deadline che appare impossibile rispettare.
[39] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 3.
[40] In realtà è previsto l’eventuale svolgimento anche di un terzo sub-procedimento relativamente alla mobilità del personale amministrativo e tecnico per lo svolgimento della quale non è però delineato un preciso cronoprogramma. La trattazione di questo profilo verrà svolta più avanti in seno al paragrafo 3.9 a cui si rimanda.
[41] Cfr. Schema di regolamento, art. 12, comma 1.
[42] Cfr. Schema di regolamento, art. 12, comma 2.
[43] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 5. Pertanto, non sarà più possibile l’utilizzazione di personale in sedi diverse da quella di appartenenza (art 17, comma 16) eccezion fatta per l’ipotesi di convenzioni fra Istituzioni finalizzate all’utilizzazione congiunta di personale, con l’assenso del/dei diretto/i interessato/i (art. 5).
[44] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 5, lettera b).
[45] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 5, lettera c).
[46] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 5, lettera d).
[47] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 10.
[48] Cfr. Schema di regolamento, art. 4, comma 4.
[49] A cui il Ministero sta già lavorando in sinergia con il C.N.A.M.
[50] Cfr. Schema di regolamento, art. 17, comma 8.
[51] Istituito e regolato dall’art. 16 della Legge n. 240/2010.
[52] A mente dell’art. 2, comma 2, lettera e), dello Schema di regolamento i settori concorsuali sono costituiti dall’aggregazione di settori artistico-disciplinari affini, tenendo conto del numero dei docenti di ruolo e dei diplomati di ogni settore artistico-disciplinare e, a mente della lettera f), possono essere “revisionati” ogni cinque anni sulla base dei criteri che saranno indicati dal/i decreto/i ministeriale/i attuativo/i.
[53] Ed infatti, all’art. 4, comma 14, dello Schema di regolamento si prevede che le procedure vengano bandite per ciascun settore concorsuale ogni due anni con decreto del Ministro che, tra le altre cose, stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle domande.
[54] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 4.
[55] Secondo lo Schema di regolamento, art. 2, comma 2, lettera g), al/i decreto/i attuativo/i spetterà la definizione dei criteri di qualificazione delle sedi delle commissioni giudicatrici, sulla base del numero di docenti, di studenti e di personale tecnico-amministrativo.
[56] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 4.
[57] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 13.
[58] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 2, lettera m).
[59] Secondo quanto auspicato all’art. 2, comma 14, dello Schema di regolamento.
[60] L’art. 2, comma 6, dello Schema di regolamento prevede: i) per i settori concorsuali composti da un numero dispari di settori artistico-disciplinari, un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale ed un commissario per il settore artistico-disciplinare con il maggior numero di posti nell’organico complessivo delle Istituzioni; ii) per i settori concorsuali composti da un unico settore artistico-disciplinare, quattro commissari del medesimo settore artistico-disciplinare; iii) per i settori concorsuali composti da due settori artistico-disciplinari, due commissari per ciascun settore artistico-disciplinare; iv) negli altri casi, un commissario per ciascun settore artistico-disciplinare compreso nel settore concorsuale.
[61] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 7.
[62] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 3. Colpisce la mancata menzione dell’attività di ricerca, elemento qualificante par excellence del professore di livello terziario.
[63] Cfr. D.P.R. n. 132/2003, art. 10.
[64] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 2, lettera h).
[65] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 3, seconda parte.
[66] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 7.
[67] Istituite con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 13/2013 e n. 26/2013.
[68] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 8.
[69] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 9. Nel caso in cui il commissario richieda l’esenzione, le Istituzioni possono nominare un sostituto per lo svolgimento dell’attività didattica. Si noti che l’esenzione (e, di conseguenza, la facoltà di sostituzione del soggetto esentato) è prevista solo in relazione all’espletamento dell’attività didattica, ma non anche per quelle di ricerca e di produzione.
[70] A mente dell’art. 2, comma 10, dello Schema di regolamento le dimissioni possono essere formalizzate solo in caso di sopravvenuti oggettivi, gravi ed imprevedibili impedimenti ed hanno effetto dall’accettazione da parte del presidente dell’Istituzione presso cui la commissione ha sede. A prescindere da quanto previsto con eccessiva enfasi, ragioni logiche dovrebbero condurre a scongiurare l’evenienza che le dimissioni possano risultare inefficaci laddove comunque dovute ad impedimenti oggettivi e gravi sebbene prevedibili e/o preesistenti. Nondimeno, la disposizione in parola presta il fianco a prassi applicative foriere di disparità di trattamento giacché non definisce i criteri di massima a cui orientare il giudizio volto a verificare la sussistenza, o meno, di idonee ragioni a fondamento delle dimissioni. Sotto altro profilo, non si ritiene che l’efficacia delle dimissioni possa dipendere dalla loro accettazione giacché tale tipo di recesso rappresenta un atto unilaterale recettizio. Casomai, si pone un problema connesso all’eventuale illegittimità del recesso e, quindi, relativo alla sanzione giuridica di conseguenza applicabile.
[71] Ciò sembra potersi desumere dall’ultimo periodo dell’art. 2, comma 7, dello Schema di regolamento anche se il testo non brilla per chiarezza.
[72] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 11.
[73] Ciò è desumibile dal rinvio all’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 95/2016 contenuto nell’ultimo periodo dell’art. art. 2, comma 11 dello Schema di regolamento. La soluzione non risulta tuttavia convincente per le ragioni spiegate nella nota che segue.
[74] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 12. Questa previsione non appare in linea con la ratio e l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 51 cod. proc. civ. atteso che al commissario incompatibile anche con uno solo dei candidati non dovrebbe essere consentito di valutare gli altri candidati giacché il rapporto che ha determinato l’incompatibilità è idoneo a falsare il giudizio relativamente a quest’ultimi.
[75] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 15.
[76] Il termine è tecnicamente impreciso giacché non utilizzato né dall’art. 2 della Legge n.148/2002 (che disciplina il cosiddetto “riconoscimento accademico”) né dal D.P.R. n. 189/2009 (che disciplina il cosiddetto “riconoscimento non accademico”).
[77] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 17.
[78] Ovverosia quelli finalizzati alla stabilizzazione del personale precario delle Istituzioni recentemente statizzate.
[79] L’art. 2, comma 2, lettera c) dello Schema di regolamento prevede che il/i decreto/i attuativo/i possa – direttamente o demandando tale facoltà alla commissione – limitare, se del caso in termini variabili a seconda del settore artistico-disciplinare, il numero massimo di titoli artistico-professionali ovvero di pubblicazioni valutabili ai fini del conseguimento dell’abilitazione che non potrà comunque essere inferiore a dieci.
[80] A mente dell’art. 2, comma 2, lettera c) dello Schema di regolamento, tali criteri ed indicatori saranno sottoposti ad un meccanismo di verifica della loro adeguatezza ed eventuale successiva revisione.
[81] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 2, lettera b).
[82] Che, a mente dell’art. 2, comma 2, lettera a) dello Schema di regolamento, presuppone un motivato giudizio positivo fondato sulla valutazione dei titoli di studio, delle qualificate competenza ed esperienze artistico-professionali (ivi comprese le attività artistico-culturali didattiche e professionali svolte all’estero), delle pubblicazioni scientifiche, della produzione artistica e culturale e della relativa continuità.
[83] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 1.
[84] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 16.
[85] Ai sensi dell’art. 113 della Costituzione, rimane comunque sempre esperibile il rimedio giurisdizionale dinanzi al competente TAR ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
[86] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 2, lettera n).
[87] Cfr. Schema di regolamento, art. 2, comma 18.
[88] È tuttavia previsto (dall’art. 5 dello Schema di regolamento) che due o più Istituzioni possano collaborare tra loro stipulando specifiche convenzioni finalizzate a programmare procedure di reclutamento comuni e ad utilizzare congiuntamente il personale.
[89] Più precisamente quelli declinati agli artt. 35, comma 3, lettere a), b), c), ed e) e 35-bis, lettera a), del D.lgs. n. 165/2001.
[90] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1.
[91] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera e).
[92] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera d).
[93] Si rimanda alla nota 27.
[94] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera b).
[95] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera c).
[96] Costituito dal D.L. n. 80/2021 convertito con la Legge n. 113/2021.
[97] Cfr. Schema di regolamento, art. 15. Tale portale dovrà consentire la ricerca dei bandi per tipologia contrattuale, profilo professionale e, relativamente ai professori e ai ricercatori, per settore concorsuale e per settore artistico-disciplinare.
[98] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera q).
[99] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera f). La disposizione precisa altresì che non possono essere inseriti nella lista professori che abbiano già svolto la funzione di commissario nell’anno accademico in cui viene bandita la procedura.
[100] A mente dell’art. 8, comma 1, lettera g) dello Schema di regolamento le dimissioni possono essere formalizzate solo in caso di sopravvenuti e documentati impedimenti ed hanno effetto dall’accettazione da parte del direttore dell’Istituzione bandente. Anche in tal caso, la disposizione presta il fianco a prassi applicative foriere di disparità di trattamento giacché non definisce i criteri di massima a cui orientare il giudizio volto a verificare la sussistenza, o meno, di idonee ragioni a fondamento delle dimissioni.
[101] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera g). Pure in questo caso la previsione non appare in linea con la ratio e l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 51 cod. proc. civ. di cui si è dato conto nella precedente nota n. 74.
[102] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera p).
[103] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera m).
[104] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera i).
[105] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera l).
[106] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera n).
[107] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera o).
[108] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera a). Non è dato comprendere quale sia l’organo competente all’approvazione della graduatoria e dell’elenco degli idonei. Sul piano sistematico deve tuttavia notarsi che la successiva lettera r) prevede che, nel caso di irregolarità, il Consiglio accademico rinvii gli atti alla commissione con provvedimento motivato affinché provveda al riesame entro trenta giorni. Ne deriva che l’interpretazione più coerente con l’impianto appare quella che riconosce il potere di approvazione della graduatoria e dell’elenco proprio in capo a tale organo.
[109] Cfr. Schema di regolamento, art. 8, comma 1, lettera s).
[110] A scanso di equivoci, va precisato che secondo quanto opportunamente precisato dall’art. 17, comma 5, ultimo periodo, dello Schema di regolamento al ricercatore non può essere affidata la piena responsabilità didattica di una cattedra.
[111] Cfr. Schema di regolamento, art. 6. Tuttavia, il successivo art. 17, comma 5, precisa che l’efficacia delle disposizioni sul reclutamento dei ricercatori è subordinata alla previsione del relativo profilo in seno al contratto collettivo nazionale di lavoro con l’ulteriore previsione che, in assenza di quest’ultima, i ricercatori accedono all’inquadramento e alla retribuzione previsti per i professori di seconda fascia.
[112] Cfr. Schema di regolamento, art. 6, comma 1, lettera e). In via transitoria, per i primi dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, l’art. 17, comma 6, prevede che il reclutamento dei ricercatori prescinde dal possesso del dottorato di ricerca considerandosi bastevoli, alternativamente, il diploma accademico di secondo livello, la laurea magistrale e titoli a questi equiparati conseguiti in base ai previgenti ordinamenti.
[113] Cfr. Schema di regolamento, art. 6, comma 1, lettera i) e l).
[114] Cfr. Schema di regolamento, art. 6, comma 1, lettera m).
[115] Cfr. Schema di regolamento, art. 6, comma 1, lettera n).
[116] Cfr. Schema di regolamento, art. 6, comma 1, lettera o).
[117] Cfr. Schema di regolamento, art. 7, comma 1.
[118] Cfr. Schema di regolamento, art. 7, comma 2. È previsto che il Consiglio accademico acquisisca il parere del C.N.A.M. che, a sua volta, ha l’onere di valutare le controdeduzioni eventualmente svolte dal ricercatore.
[119] La terminologia utilizzata è tecnicamente imprecisa; meglio sarebbe stato definirli contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzati, rispettivamente, all’insegnamento ovvero alla ricerca.
[120] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, commi 1 e 2. Ad un’attenta analisi del testo sembra che il professore reclutato a tempo determinato venga incaricato esclusivamente dello svolgimento dell’attività didattica. Pertanto, a differenza del professore di ruolo, egli non sarà chiamato a svolgere né attività di ricerca né attività di produzione.
[121] Secondo cui: «i conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio».
[122] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 4.
[123] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, commi 3 e 5.
[124] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 3, lettera a) e comma 5, lettera a).
[125] Si rimanda alla nota n. 27.
[126] Non si comprende perché in questi casi non sia prevista la pubblicazione nel Portale unico del reclutamento (InPA).
[127] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 3, lettera f) e, comma 5, lettera f). Nel caso di mancanza o insufficienza di professori di ruolo disponibili, il Consiglio accademico può individuare “esperti” esterni.
[128] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 3, lettera d) e, comma 5, lettera d).
[129] Si rimanda alla nota n. 76.
[130] Non si comprende per quali ragioni, l’aspirante ricercatore non possa giovarsi di un eventuale titolo conseguito all’estero per accedere alla selezione.
[131] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 3, lettera b) e, comma 5, lettera b).
[132] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 3, lettera e).
[133] Si prevede altresì che la docenza in ambito cosiddetto terziario debba essere valutata con un punteggio maggiore rispetto a quello attribuibile ad analoga attività svolta in ambito secondario.
[134] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 5, lettera e).
[135] Cfr. Schema di regolamento, art. 9, comma 3, lettera g) e comma 5, lettera g).
[136] Cfr. Schema di regolamento, art. 10, comma 1. Secondo quanto disposto dall’art.1, commi 284 e 285, della Legge n. 160/2019, tale facoltà è attribuita in deroga a quanto previsto dall’art. 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001 a mente del quale «è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Per un corretto inquadramento dei confini pratici di tale deroga Ibidem, pp. 177-179.
[137] Tale limitazione non è applicabile all’Accademia nazionale di Arte Drammatica e agli ISIA poiché, in tali ipotesi, l’art. 10, comma 3 dello Schema di regolamento fissa in cinque anni la durata massima del rapporto.
[138] Cfr. Schema di regolamento, art. 10, comma 2.
[139] Cfr. Schema di regolamento, art. 10, comma 4.
[140] Cfr. Schema di regolamento, art. 11, comma 1. Va tuttavia notato che, una disposizione poco intellegibile contenuta nel successivo art. 17, comma 7, subordina l’efficacia della previsione sull’attribuzione di contratti di ricerca alla definizione dell’importo degli stessi ai sensi della normativa vigente.
[141] A cui, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 7, ultimo periodo dello Schema di regolamento devono essere ammessi gli studenti iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca.
[142] Cfr. Schema di regolamento, art. 11, comma 2. A mente del successivo comma 3, dovrà darsi pubblicità del bando adottato sul sito dell’Istituzione e sul Portale unico dei concorsi AFAM.
[143] Cfr. Schema di regolamento, art. 11, comma 4.
[144] Cfr. art. 111del R.D. n. 1592/1933.
[145] Cfr. Schema di regolamento, art. 13.
[146] In verità, le dimissioni hanno natura di atto unilaterale recettizio e non abbisognano di accettazione da parte del datore di lavoro.
[147] In tale ipotesi è previso come requisito lo svolgimento di almeno venti anni di servizio nel ruolo di professore.
[148] In tale ipotesi è previso come requisito lo svolgimento di almeno quindici anni di servizio nel ruolo di professore.
[149] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 4.
[150] Cfr. art. 30, D.lgs. n. 165/2001.
[151] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 4, lettera a).
[152] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 4, lettera c). Alla valutazione di tali elementi è riservata l’attribuzione di un punteggio almeno pari al cinquanta per cento del massimo complessivo attribuibile.
[153] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 4, lettera b).
[154] Tale possibilità è prevista dall’art. 14, comma 6, dello Schema di regolamento per sopperire temporaneamente, nel limite delle dotazioni organiche, a esigenze amministrative o tecniche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo attraverso la stipula di contratti di durata annuale, rinnovabili per due anni.
[155] A mente dell’art. 14, comma uno dello Schema di regolamento, l’intera procedura deve essere informata a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e svolta con metodologie idonee a garantirne l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità, se del caso avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze e di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.
[156] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 3. Nel caso in cui la selezione avvenga per titoli ed esami, alle prove deve essere riservato almeno il novanta per cento del punteggio attribuibile. Inoltre, laddove abbia ad oggetto un profilo tecnico e sia previsto lo svolgimento di una o più prove, almeno una dovrà avere carattere pratico-applicativo.
[157] Contenuti nel D.lgs. n. 165/2001 e nel regolamento attuativo adottato con D.P.R. n. 487/1994.
[158] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 2.
[159] Secondo cui, «fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree…avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».
[160] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 5.
[161] L’esercizio di tale facoltà è riservato al Consiglio di amministrazione.
[162] Cfr. Schema di regolamento, art. 14, comma 6. Nulla si dice, tuttavia, sulla procedura di selezione finalizzata all’individuazione del prestatore d’opera né sulle condizioni contrattuali. Così com’è formulata, la disposizione sembrerebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 in tema di lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni.
[163] Il parametro di valutazione è rappresentato dall’art. 36 della Costituzione a mente del quale la retribuzione deve essere commisurata alla qualità e quantità del lavoro prestato.
[164] Di ciò sembrerebbe essere consapevole anche il Ministro giacché, nel febbraio 2023, ha avuto modo di affermare che «il livello retributivo costituisce una parte importante…del tema complessivo (n.d.r. relativo alle prospettive del settore)». La dichiarazione completa è consultabile al link https://www.ilsole24ore.com/art/bernini-l-afam-e-terzo-pilastro-competenze-mio-dicastero-AEuxBCgC .
[165] Si pensi, ad esempio, ad uno storico della musica chiamato a giudicare un violinista o viceversa.