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La giurisdizione della Corte dei conti sulle azioni di responsabilità per mala gestio nei confronti degli amministratori delle società in house nella giurisprudenza contabile e della Suprema Corte di Cassazione.

dell’Avv. Fabio Landolfi, Docente di Diritto amministrativo Università telematica Pegaso, Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca Seconda Univerristà degli Studi di Napoli, Perfezionato in amministrazione e finanzs degli enti locali

SOMMARIO:

1.  La responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale; 1.1. La funzione giurisdizionale della Corte dei conti; 1.2. L’illecito amministrativo-contabile; 1.3 L’ambito soggettivo della giurisdizione contabile; 2. I limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti secondo il Testo unico delle società a partecipazione pubblica. 2.1 Le società in house; 2.2 Varie tipologie di affidamento in house; 2.3 Conclusioni.   

1. La responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale

1.1. La funzione giurisdizionale della Corte dei conti

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 103 della Costituzione, la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale[1], la disposizione de qua si riferisce all’ampio ambito della tutela del pubblico danaroed è tradizionalmente comprensivo dei giudizi di conto e dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile[2]. Nella materia della contabilità pubblica la giurisdizione della Corte dei conti è solo tendenzialmente generale, tanto che nell’ordinamento precostituzionale la si qualificava giurisdizione speciale, sicché la Corte dei conti non può essere ritenuta il giudice esclusivo della tutela da danni pubblici [3]. Da tale autorevole asserzione discendono due conseguenze: la prima si riferisce alla discrezionalità riconosciuta al legislatore, il quale potrebbe anche attribuire la cognizione di alcune delle materie ricadenti nella nozione di contabilità pubblica alla giurisdizione di un giudice diverso[4]; la seconda si riferisce all’ambito della giurisdizione attribuita alla Corte dei conti, il quale, lungi dall’essere incondizionato, deve contenersi, oltre che all’interno dei confini della materia contabilità pubblica, anche entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali[5].

1.2. L’illecito amministrativo-contabile

La responsabilità amministrativo-contabile ha la sua fonte in un illecito e si compone – dal punto di vista strutturale – di due elementi: l’elemento oggettivo, consistente in un comportamento umano, indifferentemente, commissivo od omissivo, cui sia riconducibile, in virtù di un nesso di causalità, un danno alla pubblica amministrazione; l’elemento soggettivo, consistente nel requisito psicologico. Secondo la giurisprudenza contabile, il bene giuridico leso è costituito dal patrimonio pubblico, nel cui ambito rientra anche l’insieme di beni ed utilità economicamente apprezzabili, che siano a disposizione e in uso alla collettività, e nei cui confronti lo Stato o l’ente territoriale assume l’obbligo di tutela[6]. Il danno erariale costituisce, tradizionalmente, il presupposto dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile e, nel contempo, l’oggetto della pretesa risarcitoria, intendendosi tale, in termini generali, il depauperamento che il patrimonio dell’erario subisce in ragione della condotta illecita del pubblico agente. Con due rilevanti pronunce, risalenti agli anni ’70 del secolo scorso, la Corte dei conti ha fornito una nozione di danno erariale non più nel senso ragionieristico di turbativa degli elementi del conto patrimoniale, ma nel senso di danno pubblico collettivo, da intendersi come turbativa di quei beni che appartengono alla collettività organizzata dello Stato[7].

La tutela delle risorse pubbliche è stata attuata mediante il riconoscimento della responsabilità c.d. amministrativo-contabile, la cui cognizione è riservata alla Corte dei conti, fonte di un’obbligazione risarcitoria di contenuto patrimoniale gravante sul soggetto cui è demandata la gestione di dette risorse e discendente ex lege dalla produzione di un danno a carico dello Stato o di altro ente od organismo pubblico, che sia causalmente riconducibile ad azioni od omissioni commesse nell’esercizio, da parte dell’agente, dei propri obblighi di servizio[8].

Il regime processuale della responsabilità amministrativo-contabile si distingue da quello della responsabilità civile di diritto privato per una serie di tratti distintivi. Al Giudice contabile è attribuito in primis il potere di riduzione dell’addebito, in quanto, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto[9].

Il Giudice contabile deve, altresì, tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità[10]. In caso di fatto dannoso causato da più persone il giudizio di responsabilità è caratterizzato dalla regola della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria, in quanto il Giudice contabile, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso[11], nonché dall’esclusione del vincolo di solidarietà passiva, in quanto i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente.

1.3. L’ambito soggettivo della giurisdizione contabile

Relativamente all’ambito soggettivo della giurisdizione contabile, a causa del sempre più frequente operare della Pubblica Amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, si è assistito ad una progressiva valorizzazione del dato oggettivo della provenienza pubblica delle risorse rispetto alla natura del soggetto danneggiante, il quale può essere, indifferentemente, pubblico o privato, nonché interno o esterno all’apparato della amministrazione stessa[12].

Ne è derivata un’estensione della categoria dei soggetti passibili di responsabilità amministrativa per danno erariale tale da includere anche soggetti non ricompresi nell’apparato amministrativo, rispetto ai quali l’elemento costitutivo-strutturale del rapporto di servizio, rectius della relazione funzionalizzata di servizio, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, indifferentemente persona fisica o giuridica, anche se estraneo all’apparato amministrativo pubblico, si trovi a essere investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore del soggetto pubblico, con conseguente inserimento nell’organizzazione di quest’ultimo e assunzione di vincoli e obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata[13].

2. I limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti secondo il Testo unico delle società a partecipazione pubblica

Il tema dell’individuazione del Giudice (ordinario o contabile) davanti al quale incardinare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società a partecipazione pubblica per il danno da mala gestio arrecato al patrimonio della società amministrata è stato oggetto di ampia discussione in dottrina ed in giurisprudenza[14]. La Suprema Corte di Cassazione si è con il tempo orientata nel senso dell’ampliamento della giurisdizione contabile, nell’ottica della tutela del soggetto pubblico che subisce il danno e, più in generale, della salvaguardia della finanza pubblica complessivamente considerata. In particolare, è stata attribuita rilevanza dirimente al (duplice) profilo della pubblicità delle risorse utilizzate e degli scopi di interesse generale perseguiti dal soggetto danneggiato, il quale è stato incluso – a prescindere dalla relativa veste giuridica – nel perimetro soggettivo della giurisdizione della Corte dei conti.

Il criterio distintivo è stato individuato nella natura del denaro gestito: costituisce danno erariale, come tale idoneo a radicare la giurisdizione del Giudice contabile, quello arrecato in occasione della gestione del denaro pubblico, stante la irrilevanza sia della qualità del soggetto agente, atteso che la pubblica amministrazione opera, con sempre maggiore frequenza, al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, che del titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere, indifferentemente, in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, oppure in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.

Con precipuo riferimento all’azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali di una società di capitali a partecipazione pubblica per danni da mala gestio, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario[15].

Il discrimine è stato individuato nella distinzione esistente tra società di capitali e singoli soci: la natura pubblica del socio non è sufficiente a qualificare come erariale il danno provocato al patrimonio della società dall’atto di mala gestio posto in essere dal suo amministratore in quanto lo schermo societario, determinando una netta distinzione tra le sfere giuridiche e patrimoniali della società e del socio pubblico, esclude la configurabilità di un rapporto di servizio tra il socio pubblico e i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali.

Atale esclusione consegue l’impossibilità di imputare al patrimonio del socio il danno arrecato al patrimonio sociale della società: al fine dell’affermazione della giurisdizione contabile è necessario che l’azione di responsabilità miri al risarcimento di un danno che – come nel caso del danno all’immagine – sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non quindi quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società[16]. Il criterio di riparto della competenza giurisdizionale sugli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori delle società di capitali a partecipazione pubblica, scaturito all’esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, è stato, infine, recepito dal legislatore in sede di adozione del Testo unico delle società a partecipazione pubblica.

Nel disciplinare, dal punto di vista processuale, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate il legislatore ha devoluto alla Corte dei conti, in via esclusiva, la giurisdizione sulle azioni di responsabilità unicamente nei confronti degli amministratori delle società in house[17].

Nello specifico, la citata disposizione legislativa ha recepito i principi statuiti dalla Corte di Cassazione e facenti leva – in senso escludente la giurisdizione contabile – sulla distinzione tra la (autonoma) personalità giuridica della società e quella del singolo socio e sulla piena autonomia patrimoniale della prima rispetto al secondo: la distinzione de qua non consente di riferire al patrimonio del socio il pregiudizio subito dal patrimonio della società in quanto il danno cagionato dalla mala gestio incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci[18].

L’articolo 12 del Tusp ha, in estrema sintesi, individuato nella disciplina ordinaria delle società di capitali la regolamentazione delle azioni civili di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Alla Corte dei conti è stata, invece, riservata la giurisdizione per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, intendendosi per danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, ab-biano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione[19].

La ritenuta natura di soggetto di diritto privato che le società di capitali conservano nonostante la partecipazione pubblica è alla base dell’esclusione della giurisdizione contabile nell’ipotesi in cui il danno derivante dalla mala gestio sia stato cagionato al patrimonio della società, attesa l’autonomia della personalità giuridica della medesima e la conseguente alterità soggettiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Alterità soggettiva non sussistente, invece, ove si tratti di società in house, in quanto caratterizzate da una struttura corrispondente ad un’articolazione interna della stessa P.A.: rispetto a esse “il velo societario” cade dinanzi alla situazione sostanziale[20].

2.1 Le società in house.

La società in house costituisce un modello organizzativo opposto all’esternalizzazione, connotato, a livello ontologico, da tratti di specialità e da rigorosi requisiti in ragione dei quali è consentita, eccezionalmente, la sottrazione della medesima alle regole della concorrenza nell’affidamento di appalti pubblici. Nata nell’ambito della giurisprudenza europea, la società in house riceve una compiuta disciplina nel d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale il legislatore interviene per riordinare in modo organico ed unitario la materia delle società a partecipazione pubblica, fino a quel momento frammentaria e disomogenea. In particolare, il legislatore, recependo i princìpi contenuti nelle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014, individua specifici requisiti che le società in house, per essere tali, devono possedere[21]. Sul punto, inoltre, non può non citarsi la giurisprudenza della S.C. di Cassazione secondo la quale, una società è definibile in house in ragione della contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile[22]. In primo luogo, dunque, le società in house devono svolgere la prevalente attività in favore dell’amministrazione controllante, la quale vi esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ossia un’influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative, sia in forma diretta che indiretta. Inoltre, oltre l’80% dell’attività della controllata, determinato in riferimento al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione, deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla controllante. Ed infine, nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

La rigida predisposizione di indici normativi particolarmente stringenti cui la P.A. deve attenersi qualora decida di non esternalizzare il servizio, confermano la configurazione della società in house in termini di mera articolazione dell’amministrazione controllante, dalla quale dipende in posizione subordinata ed in rapporto interorganico. Ed invero, le società in house non sono altro che una longa manus dell’amministrazione controllante, ossia una proiezione interna della propria organizzazione, cui la stessa Pubblica Amministrazione ricorre per realizzare gli interessi pubblici generali cui aspira. Come detto, soltanto in presenza delle succitate condizioni, che devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca cui risale la condotta illecita, la società può essere assimilata ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico, con il conseguente superamento della distinzione tra le rispettive personalità giuridiche e dell’autonomia patrimoniale della società[23], che ordinariamente escludono la configurabilità di un rapporto di servizio tra il socio pubblico ed i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali, nonché l’imputabilità al primo del pregiudizio arrecato al patrimonio della società. Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha stabilito che gli stessi sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, facendo tuttavia salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. Tale dettato legislativo è ormai principio granitico nella giurisprudenza della S. C. di Cassazione secondo la quale è orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di società di capitali partecipate da enti pubblici, secondo cui, ove dalle disposizioni statutarie vigenti all’epoca cui risale la condotta ritenuta illecita emerga la sussistenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione della partecipata come società in house providing, la cognizione in ordine all’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti[24]. Come visto, tale principio rappresenta un’eccezione rispetto alla regola, anch’essa costantemente ribadita dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile: si è infatti osservato che, al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica), il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all’ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l’autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono da un lato la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio della società, dall’altro la configurabilità di un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente titolare della partecipazione[25]. La ratio, secondo la Suprema Corte, per cui tale principio viene ritenuto inoperante per le società in house è stata individuata nel fatto che esse costituiscono diretta espressione dell’Amministrazione che se ne avvale per l’autoproduzione di beni e servizi, rispetto alla quale si pongono alla stessa stregua di articolazioni organizzative interne, sicchè la loro attività non è rapportabile a quella di un soggetto privato dotato di un’autonoma soggettività giuridica, ma resta sostanzialmente imputabile all’Amministrazione di riferimento; i vincoli gerarchici cui sono assoggettati i loro organi nei confronti di quest’ultima impediscono inoltre di considerarli, come gli altri amministratori delle società a partecipazione pubblica, investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la società, rendendo invece configurabile un vero e proprio rapporto di servizio, così come accade per gli altri dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico: per tale motivo, si è affermato che il pregiudizio derivante dalla condotta degli agenti, pur incidendo sul patrimonio della società, formalmente separato da quello dell’ente titolare della partecipazione, rileva, sotto il profilo sostanziale, come danno al patrimonio di quest’ultimo, con la conseguenza che la giurisdizione in ordine all’azione risarcitoria spetta alla Corte dei conti[26].

2.2 Varie tipologie di affidamento in house 

In tema di società in house, appare interessante un recente parere reso dalla Sezione regionale di controllo per il Venento della Corte dei conti[27] che, chiamata a pronunciarsi su uno specifico quesito posto da un Sindaco del veronese, ha colto l’occasione per operare un utile ed aggiornato chiarimento in merito alle varie tipologie di affidamento in house ammesse dall’ordinamento. Sulla scorta di tale parere della magistratura contabile, è possibile affermare che, ad oggi, esistono le seguenti tipologie di affidamento in house: 1) l’in house cd. frazionato o pluripartecipato che si configura qualora il controllo sul soggetto affidatario è esercitato anche da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ricorrendo le seguenti condizioni:(I) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; (II) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; (III) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti; 2) l’in house cd. invertito o capovolto, che si configura qualora il soggetto controllato, essendo a sua volta un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione al soggetto controllante; 3) l’in house orizzontale, che si configura qualora una persona giuridica controllata, che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In altri termini, l’amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all’altro; 4) l’in house cd. a cascata o indiretto, che si configura qualora il controllo è esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice, dunque, esercita il controllo analogo su un ente che a sua volta controlla l’organismo in house cui viene concesso l’affidamento diretto da parte dell’amministrazione.

2.3. Conclusioni

In base all’ordinamento di matrice civilistica, la cattiva gestione di una società di capitali è fonte di responsabilità patrimoniale a carico dei relativi amministratori, responsabilità che è declinata in modo differente in ragione della diversa tipologia di soggetto potenzialmente danneggiabile, essendo gli amministratori responsabili civilmente del loro operato nei confronti della società, dei creditori sociali, nonché dei singoli soci e dei terzi.

La responsabilità de qua assume tratti peculiari sul versante, sostanziale e processuale, nell’ipotesi in cui la società sia partecipata da un soggetto pubblico.

Con specifico riferimento all’individuazione dell’Autorità Giudiziaria davanti alla quale far valere la responsabilità degli amministratori della società a partecipazione pubblica per i danni derivanti dagli atti di mala gestio dai medesimi commessi in pregiudizio del patrimonio sociale, la Corte di Cassazione ha pacificamente ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, sul presupposto, avente rilievo dirimente, dell’inidoneità della natura pubblica del socio a qualificare come erariale il danno provocato al patrimonio della società dall’atto di mala gestio posto in essere dal suo amministratore: lo schermo societario, declinabile in termini di piena autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci, impedisce di imputare direttamente al patrimonio del singolo socio, benché pubblico, il danno arrecato al patrimonio sociale.

Il criterio di riparto della competenza giurisdizionale sugli atti di mala gestio forgiato, all’esito di una lunga elaborazione giurisprudenziale, dai Giudici di legittimità è stato, infine, recepito dal Testo unico delle società a partecipazione pubblica, il quale, nel disciplinare, dal punto di vista processuale, la responsabilità dei componenti degli organi amministrativi ha devoluto alla Corte dei conti la giurisdizione esclusivamente sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori delle società in house.


[1]             Cfr. Corte cost. 4 marzo 2008, n. 46; 7 luglio 1988, n. 773; 30 dicembre 2017, n. 641; 11 luglio 1984, n. 189; 17 novembre 1982, n. 185; 10 luglio 1981, n. 129; 26 giugno 1970, n. 110; 5 aprile 1971, n. 68.  

[2]             Corte cost. 20 luglio 2018, n. 169  

[3]             Corte cost. n. 169/2018, cit  

[4]             Corte cost. n. 169/2018, cit  

[5]             Corte cost. n. 169/2018, cit  

[6]             Corte conti, Sez. I giur., 8 ottobre 1979, n. 61  

[7]             Corte conti, Sez. I giur., 15 maggio 1973, n. 39; 20 dicembre 1975, n. 108  

[8]             Sul punto ved. Michael Sciascia Manuale di diritto processuale contabile, Giuffrè, 2009; P. Santoro, L’illecito contabile Maggioli 2006, F. Pasqualucci ed altri L’evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano 2001

[9]             Art. 52, c. 2, r.d. n. 1214/1934 

[10]          Art. 1, c. 1-bis, l. n. 20/1994  

[11]          Art. 1, c. 1-quater, l. n. 20/1994  

[12]          Cfr., ex multis, Cass. civ., SS.UU., 22 settembre 2014, n. 19891  

[13]          Cfr., ex multis, Cass. civ., S.U., 3 luglio 2009, n. 3165  

[14]          Sul punto ved. R. Mininno in Rivista Corte dei conti n°04/2022 pagg. 69-82

[15]          Cass. civ., SS.UU., 19 dicembre 2009, n. 26806  

[16]          Cass. civ., SS.UU., 9 luglio 2014, n. 15594  

[17]          Art. 12 Tusp secondo il quale I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli ammi-nistratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.  

[18]          Corte conti, Sez. giur. reg. Piemonte, 17 maggio 2022, n. 129  

[19]          cfr. Cass., Sez. Un., 11/09/2019, n. 22712; 25/11/2013, n. 26283 

[20]          Cass. civ., S.U., 8 aprile 2022, n. 11452 

[21]          art.16 dlgs.n.50/2016

[22]          Cass. civ., SS.UU., 10 marzo 2014, n. 5491

[23]          Cfr. Cass. Civ. SS.UU. n°26738/2021

[24]          Cfr. Cass. Civ. SS.UU. ord. n°614/2021. Nello stesso senso ved. ex plurimis, Cass. Civ. SS.UU. n°16741/2019, 13/09/2018, n. 22409; 25/11/2013, n. 26283

[25]          Cfr. Cass. Civ. SS. UU. n°614/2021 cit.

[26]          Cfr. Cass. Civ. SS. UU. n°614/2021 cit.

[27]          Corte dei conti, Sez. reg. controllo Veneto, parere n°182/2021

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